Un appartamento condiviso è un'abitazione in cui vivono più persone senza legami familiari, ognuna con la propria camera e con cucina e bagno in comune. Il tipo di contratto stabilisce le responsabilità di ciascuno.
Esempio: uno studente entra in un appartamento condiviso di quattro persone già avviato a Berna. Non firma un contratto con l'amministrazione dello stabile, ma un contratto di sublocazione con l'inquilina principale. La sua quota del deposito di garanzia la versa direttamente alla coinquilina che se ne va.
Verificare chi figura nel contratto
Quando si entra in un appartamento condiviso o lo si lascia, conta soprattutto chi figura nel contratto di locazione: da ciò dipende chi risponde della pigione e dei danni, chi può dare la disdetta e come viene restituito il deposito di garanzia. A seconda del modello, un cambio di coinquilino richiede il consenso del locatore o una modifica del contratto. Se una delle persone che vi abiteranno usa la sedia a rotelle o il deambulatore, verifichi già durante la visita le caratteristiche di un appartamento accessibile, perché gli adattamenti successivi richiedono il consenso del locatore.
Locazione comune, sublocazione e contratti per camera
- Contratto di locazione comune: tutti figurano nel contratto e rispondono solidalmente dell'intera pigione.
- Locazione principale con sublocazione: una persona è inquilina, le altre hanno contratti di sublocazione a cui il locatore deve acconsentire (art. 262 CO).
- Contratti individuali per camera, soprattutto negli alloggi per studenti.
- Regolamento interno su ripartizione dei costi, turni di pulizia, ospiti e partenze.
Deposito, verbale e notifica al controllo abitanti
- All'entrata chiarisca a nome di chi è intestato il deposito di garanzia e metta per iscritto la Sua quota.
- A ogni cambio di coinquilino rediga un breve verbale con foto della camera e dei locali comuni.
- Anche per una camera in un appartamento condiviso si annunci al controllo abitanti entro 14 giorni.
Preavviso, disdetta congiunta e garanzia
I contratti per camere ammobiliate possono essere disdetti con un preavviso di due settimane per la fine di un periodo di locazione di un mese (art. 266e CO); per i locali d'abitazione non ammobiliati valgono tre mesi. Se tutti i coinquilini figurano nel contratto, la disdetta può essere data solo congiuntamente. Un deposito di garanzia del subinquilino è dovuto solo se è stato pattuito e ammonta al massimo a tre pigioni mensili della sublocazione.
Condivisione dell'alloggio e concubinato
L'espressione «appartamento condiviso» indica la forma abitativa, non il contratto: lo stesso appartamento condiviso può basarsi su un contratto di locazione comune o su una sublocazione. Se due partner vivono insieme come coppia si parla di concubinato, anche se in materia di locazione valgono regole simili.